Germania e Italia: esenzione dalla legalizzazione di atti

Nell’articolo di oggi parliamo della Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esezione dalla legalizzazione di atti. Si tratta di un Accordo tra Italia e Germania del 7 giugno 1969 che esclude la necessità della legalizzazione per gli atti ed i documenti pubblici rilasciati da uno dei due Stati ed utilizzati nell’altro. L’ufficiale di stato civile è, pertanto, tenuto a ricevere tali atti e documenti privi di legalizzazione: questo vale anche per quelli rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari di uno degli Stati contraenti anche se la sede sia nell’altro Stato o in un terzo Stato.

Atti e documenti pubblici sono considerati soltanto:

1) gli atti e documenti di un’autorità giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere ed anche da un Rechtspfleger;
2) gli atti e documenti di un’autorità amministrativa;
3) gli atti e documenti rilasciati da enti pubblici, se tali atti, secondo l’ordinamento giuridico nazionale, sono considerati pubblici;
4) gli atti e documenti notarili;
5) gli atti di un ufficiale giudiziario;
6) gli atti di protesto di cambiali e di assegni anche se formati da un segretario comunale italiano o da un ufficiale postale tedesco, o da altra persona competente secondo l’ordinamento giuridico nazionale.

 


Legal and Technical Translations  |  Dott.ssa Antonia Tofalo  |  MCIL CL, AITI  
Court-Appointed Translator of the Court of Salerno, Italy – (n° 17/2004)
Roll of Translators and Interpreters at the Chamber of Commerce of Salerno, Italy – (n° 972)
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